Disegno di legge su agricoltura sociale
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
con le norme proposte si intende introdurre
nell'ordinamento della Regione siciliana, in armonia
con la legge 18 agosto 2015, n. 141, la definizione
e la disciplina dell'agricoltura sociale nonché la
base giuridica di futuri interventi che saranno
sviluppati attorno a tale attività.
In termini generali, può dirsi che tutte le
realtà che, attraverso l'agricoltura, si rivolgono a
soggetti svantaggiati compongono il variegato panorama
dell'agricoltura sociale.
L'agricoltura sociale infatti comprende l'insieme
di pratiche svolte su un territorio da imprese
agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni
del terzo settore che coniugano l'utilizzo delle
risorse agricole e il processo produttivo
multifunzionale a basso impatto ambientale, realizzato
prioritariamente e progressivamente con metodo
biologico, con attività sociali finalizzate a
generare benefici inclusivi, a favorire percorsi
terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere
l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di
popolazione svantaggiate e a rischio di
marginalizzazione e a accrescere la coesione sociale, in
modo sostanziale e continuativo.
L'agricoltura sociale risponde ai nuovi bisogni
degli abitanti delle aree rurali e urbane ed è il
frutto di una diversa integrazione del mondo
dell'agricoltura con il mondo dei servizi socio-
sanitari, educativi, della formazione e del
lavoro, della giustizia.
L'attualità dell'agricoltura sociale risiede
nella riorganizzazione della sfera dell'intervento
pubblici nei sistemi di welfare urbani e rurali e,
allo stesso tempo, nella risposta ad una crescente
domanda di personalizzazione e qualificazione
delle reti di protezione sociale. Nelle aree
rurali l'agricoltura sociale consente di ovviare ai
limiti sociali dello sviluppo e alla crisi dei
servizi che rende questi territori sempre più
difficili da abitare, per nuove e vecchie
generazioni, con vincoli crescenti per la
permanenza e lo sviluppo delle attività economiche.
L'agricoltura multifunzionale, di cui
l'agricoltura sociale è parte, consente di offrire
un'ampia gamma di servizi finalizzati al benessere
complessivo dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica
di un nuovo welfare diffuso e partecipativo. Ciò è
tanto più utile nelle aree rurali fragili e a
rischio di abbandono, concorrendo a rafforzare le
reti di protezione sociale in via di rarefazione
in tali aree. L'agricoltura multifunzionale e
sostenibile può infatti concorrere a soddisfare
vecchi e nuovi bisogni sociali, di protezione e di
servizi alla persona provenienti tanto dalle aree
rurali e da quelle urbane, cui il welfare
centralistico non è più in grado di rispondere,
attraverso servizi per la prima infanzia, attività
rigenerative per adulti e anziani (agri-nidi e
asili, campi estivi, accoglienza per persone in
difficoltà momentanea, ecc.), nonché attività di
aggregazione e socialità delle popolazioni delle aree
rurali.
L'agricoltura sociale offre altresì un
contributo innovativo e rilevante allo sviluppo
agricolo e rurale perché contribuisce a diversificare
le fonti di reddito e ad accrescere i beni
relazionali e la reputazione delle imprese agricole.
I soggetti e le forme di esercizio dell'agricoltura
sociale possono esser distinte nei seguenti
raggruppamenti:
realtà rivolte alla produzione e al mercato;
strutture terapeutiche riabilitative, socio-
sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano
l'attività agricola ai fini prevalentemente di
riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale;
interventi e servizi finalizzati al benessere
complessivo dell'insieme della cittadinanza.
I capisaldi delle esperienze di agricoltura sociale
sono: la multifunzionalità dell'impresa, la
centralità del processo produttivo agricolo, la
sostenibilità ambientale, la promozione e la
realizzazione dello sviluppo locale, l'inclusione
e coesione sociale perseguito attraverso
l'integrazione delle politiche agricole e di
welfare, l'adozione di percorsi partecipativi
dei soggetti interessati, nonché la collaborazione
e co-progettazione tra i settori dell'agricoltura,
del terzo settore e delle istituzioni pubbliche locali.
Per quanto concerne la struttura del disegno di
legge, l'articolo 1 ne individua l'oggetto e
le finalità.
L'articolo 2 reca le definizioni di
agricoltura sociale ed elenca, altresì, i soggetti che
possono svolgere tale attività.
L'articolo 3 definisce i servizi.
L'articolo 4 istituisce il Comitato per il
coordinamento regionale dell'agricoltura sociale.
L'articolo 5 prevede l'elenco delle fattorie
sociali, che sarà curato dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca.
L'articolo 6 contiene misure di sostegno volte a
sostenere la diffusione dei prodotti
frutto dell'agricoltura sociale e favorire la
destinazione di beni alle attività connesse
all'agricoltura sociale.
L'articolo 7 demanda a un decreto interassessoriale
l'individuazione delle modalità di funzionamento
del Comitato per il coordinamento regionale
dell'agricoltura sociale nonché dei requisiti e
delle procedure per l'iscrizione all'elenco delle
fattorie sociali.
L'articolo 8 promuove l'affidamento dei terreni
nella disponibilità della regione siciliana ad enti ed
associazioni per progetti con finalità sociali.
L'articolo 9 è la clausola di neutralità finanziaria
della norma.
L'articolo 10 è la norma finale.
