Disegno di legge su agricoltura sociale


RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,
         con    le    norme    proposte si intende  introdurre
     nell'ordinamento  della  Regione  siciliana,  in  armonia
     con  la   legge  18  agosto 2015, n. 141, la  definizione
     e   la disciplina  dell'agricoltura  sociale   nonché  la
     base   giuridica   di   futuri  interventi  che   saranno
     sviluppati attorno a tale attività.
         In    termini  generali,  può  dirsi  che  tutte   le
     realtà  che,   attraverso l'agricoltura, si rivolgono   a
     soggetti   svantaggiati compongono il variegato  panorama
     dell'agricoltura sociale.
         L'agricoltura  sociale  infatti  comprende  l'insieme
     di   pratiche   svolte   su  un  territorio  da   imprese
     agricole,  cooperative  sociali  e  altre  organizzazioni
     del    terzo  settore   che  coniugano  l'utilizzo  delle
     risorse     agricole    e     il   processo    produttivo
     multifunzionale  a  basso impatto ambientale,  realizzato
     prioritariamente   e   progressivamente    con     metodo
     biologico,   con   attività   sociali    finalizzate    a
     generare   benefici   inclusivi,   a  favorire   percorsi
     terapeutici,  riabilitativi  e  di   cura,  a   sostenere
     l'inserimento  sociale  e  lavorativo  delle  fasce    di
     popolazione     svantaggiate    e    a     rischio     di
     marginalizzazione e a accrescere la coesione sociale,  in
     modo sostanziale e continuativo.
         L'agricoltura sociale  risponde  ai  nuovi    bisogni
     degli   abitanti  delle aree rurali  e  urbane  ed  è  il
     frutto   di    una   diversa   integrazione   del   mondo
     dell'agricoltura   con  il  mondo  dei   servizi   socio-
     sanitari,   educativi,   della    formazione     e    del
     lavoro,   della   giustizia.
         L'attualità   dell'agricoltura    sociale     risiede
     nella  riorganizzazione   della   sfera   dell'intervento
     pubblici  nei   sistemi  di welfare urbani  e  rurali  e,
     allo   stesso tempo,  nella  risposta  ad  una  crescente
     domanda     di   personalizzazione    e    qualificazione
     delle    reti    di  protezione   sociale.   Nelle   aree
     rurali   l'agricoltura sociale  consente  di  ovviare  ai
     limiti   sociali   dello sviluppo  e   alla   crisi   dei
     servizi    che   rende   questi  territori   sempre   più
     difficili    da   abitare,   per    nuove    e    vecchie
     generazioni,    con    vincoli   crescenti     per     la
     permanenza e lo sviluppo delle attività economiche.
         L'agricoltura       multifunzionale,      di      cui
     l'agricoltura  sociale   è  parte,  consente  di  offrire
     un'ampia   gamma   di  servizi finalizzati  al  benessere
     complessivo  dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica
     di  un   nuovo  welfare  diffuso e partecipativo.  Ciò  è
     tanto   più   utile  nelle  aree   rurali   fragili  e  a
     rischio   di   abbandono, concorrendo  a   rafforzare  le
     reti  di  protezione  sociale  in   via  di   rarefazione
     in    tali    aree.   L'agricoltura  multifunzionale    e
     sostenibile   può  infatti   concorrere    a   soddisfare
     vecchi  e  nuovi  bisogni sociali, di  protezione  e   di
     servizi  alla  persona  provenienti  tanto  dalle    aree
     rurali    e    da   quelle   urbane,   cui   il   welfare
     centralistico   non   è  più  in  grado  di   rispondere,
     attraverso  servizi  per  la  prima   infanzia,  attività
     rigenerative  per   adulti   e  anziani   (agri-nidi    e
     asili,  campi   estivi,   accoglienza  per   persone   in
     difficoltà   momentanea,   ecc.),   nonché  attività   di
     aggregazione  e socialità delle  popolazioni  delle  aree
     rurali.
         L'agricoltura     sociale     offre    altresì     un
     contributo   innovativo    e  rilevante   allo   sviluppo
     agricolo   e  rurale perché  contribuisce a diversificare
     le   fonti  di   reddito  e   ad   accrescere    i   beni
     relazionali  e  la  reputazione delle imprese agricole.
         I  soggetti  e le forme di esercizio dell'agricoltura
     sociale    possono    esser   distinte    nei    seguenti
     raggruppamenti:
         realtà rivolte alla produzione e al mercato;
         strutture    terapeutiche    riabilitative,    socio-
     sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano
         l'attività   agricola  ai  fini  prevalentemente   di
     riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale;
         interventi   e   servizi  finalizzati  al   benessere
     complessivo dell'insieme della cittadinanza.
         I  capisaldi delle esperienze di agricoltura  sociale
     sono:     la     multifunzionalità    dell'impresa,    la
     centralità  del    processo   produttivo   agricolo,   la
     sostenibilità   ambientale,   la    promozione    e    la
     realizzazione    dello sviluppo   locale,    l'inclusione
     e      coesione      sociale    perseguito     attraverso
     l'integrazione   delle    politiche  agricole    e     di
     welfare,     l'adozione    di    percorsi   partecipativi
     dei   soggetti  interessati,   nonché   la collaborazione
     e  co-progettazione   tra   i   settori dell'agricoltura,
     del terzo settore e delle  istituzioni pubbliche locali.
         Per  quanto  concerne  la struttura  del  disegno  di
     legge,    l'articolo   1   ne  individua   l'oggetto    e
     le finalità.
         L'articolo     2     reca    le    definizioni     di
     agricoltura sociale ed elenca,  altresì,  i soggetti  che
     possono  svolgere  tale attività.
         L'articolo 3 definisce i servizi.
         L'articolo  4   istituisce  il   Comitato   per    il
     coordinamento regionale dell'agricoltura sociale.
         L'articolo  5  prevede  l'elenco    delle    fattorie
     sociali,      che     sarà    curato     dall'Assessorato
     regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale   e
     della pesca.
         L'articolo  6 contiene misure di sostegno   volte   a
     sostenere       la      diffusione     dei       prodotti
     frutto   dell'agricoltura    sociale   e   favorire    la
     destinazione     di    beni   alle   attività    connesse
     all'agricoltura sociale.
         L'articolo  7  demanda a un decreto interassessoriale
     l'individuazione   delle   modalità   di    funzionamento
     del    Comitato     per   il   coordinamento    regionale
     dell'agricoltura  sociale   nonché   dei   requisiti    e
     delle   procedure   per   l'iscrizione  all'elenco  delle
     fattorie sociali.
         L'articolo  8  promuove  l'affidamento  dei   terreni
     nella  disponibilità della regione siciliana ad  enti  ed
     associazioni per progetti con finalità sociali.
         L'articolo  9 è la clausola di neutralità finanziaria
     della norma.
         L'articolo 10 è la norma finale.

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