Disegno di legge su agricoltura sociale
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, con le norme proposte si intende introdurre nell'ordinamento della Regione siciliana, in armonia con la legge 18 agosto 2015, n. 141, la definizione e la disciplina dell'agricoltura sociale nonché la base giuridica di futuri interventi che saranno sviluppati attorno a tale attività. In termini generali, può dirsi che tutte le realtà che, attraverso l'agricoltura, si rivolgono a soggetti svantaggiati compongono il variegato panorama dell'agricoltura sociale. L'agricoltura sociale infatti comprende l'insieme di pratiche svolte su un territorio da imprese agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni del terzo settore che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale a basso impatto ambientale, realizzato prioritariamente e progressivamente con metodo biologico, con attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione e a accrescere la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo. L'agricoltura sociale risponde ai nuovi bisogni degli abitanti delle aree rurali e urbane ed è il frutto di una diversa integrazione del mondo dell'agricoltura con il mondo dei servizi socio- sanitari, educativi, della formazione e del lavoro, della giustizia. L'attualità dell'agricoltura sociale risiede nella riorganizzazione della sfera dell'intervento pubblici nei sistemi di welfare urbani e rurali e, allo stesso tempo, nella risposta ad una crescente domanda di personalizzazione e qualificazione delle reti di protezione sociale. Nelle aree rurali l'agricoltura sociale consente di ovviare ai limiti sociali dello sviluppo e alla crisi dei servizi che rende questi territori sempre più difficili da abitare, per nuove e vecchie generazioni, con vincoli crescenti per la permanenza e lo sviluppo delle attività economiche. L'agricoltura multifunzionale, di cui l'agricoltura sociale è parte, consente di offrire un'ampia gamma di servizi finalizzati al benessere complessivo dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica di un nuovo welfare diffuso e partecipativo. Ciò è tanto più utile nelle aree rurali fragili e a rischio di abbandono, concorrendo a rafforzare le reti di protezione sociale in via di rarefazione in tali aree. L'agricoltura multifunzionale e sostenibile può infatti concorrere a soddisfare vecchi e nuovi bisogni sociali, di protezione e di servizi alla persona provenienti tanto dalle aree rurali e da quelle urbane, cui il welfare centralistico non è più in grado di rispondere, attraverso servizi per la prima infanzia, attività rigenerative per adulti e anziani (agri-nidi e asili, campi estivi, accoglienza per persone in difficoltà momentanea, ecc.), nonché attività di aggregazione e socialità delle popolazioni delle aree rurali. L'agricoltura sociale offre altresì un contributo innovativo e rilevante allo sviluppo agricolo e rurale perché contribuisce a diversificare le fonti di reddito e ad accrescere i beni relazionali e la reputazione delle imprese agricole. I soggetti e le forme di esercizio dell'agricoltura sociale possono esser distinte nei seguenti raggruppamenti: realtà rivolte alla produzione e al mercato; strutture terapeutiche riabilitative, socio- sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano l'attività agricola ai fini prevalentemente di riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale; interventi e servizi finalizzati al benessere complessivo dell'insieme della cittadinanza. I capisaldi delle esperienze di agricoltura sociale sono: la multifunzionalità dell'impresa, la centralità del processo produttivo agricolo, la sostenibilità ambientale, la promozione e la realizzazione dello sviluppo locale, l'inclusione e coesione sociale perseguito attraverso l'integrazione delle politiche agricole e di welfare, l'adozione di percorsi partecipativi dei soggetti interessati, nonché la collaborazione e co-progettazione tra i settori dell'agricoltura, del terzo settore e delle istituzioni pubbliche locali. Per quanto concerne la struttura del disegno di legge, l'articolo 1 ne individua l'oggetto e le finalità. L'articolo 2 reca le definizioni di agricoltura sociale ed elenca, altresì, i soggetti che possono svolgere tale attività. L'articolo 3 definisce i servizi. L'articolo 4 istituisce il Comitato per il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale. L'articolo 5 prevede l'elenco delle fattorie sociali, che sarà curato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. L'articolo 6 contiene misure di sostegno volte a sostenere la diffusione dei prodotti frutto dell'agricoltura sociale e favorire la destinazione di beni alle attività connesse all'agricoltura sociale. L'articolo 7 demanda a un decreto interassessoriale l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato per il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali. L'articolo 8 promuove l'affidamento dei terreni nella disponibilità della regione siciliana ad enti ed associazioni per progetti con finalità sociali. L'articolo 9 è la clausola di neutralità finanziaria della norma. L'articolo 10 è la norma finale.