In questa sentenza ritroviamo tutti i riferimenti normativi che riguardano gli alunni con disabilità, in questo particolare caso un alunno con autismo, che ha diritto ad avere un educatore specializzato in ABA e gli ausili informatici necessari e richiesti dagli specialisti, che il comune ha l’obbligo di fornire, sia in orario scolastico che extrascolastico. In particolare per i soggetti con gravità certificata che hanno diritto al rapporto 1:1 i giudici riferiscono che
“E’ in atti anche la nota in data 8 agosto 2010 dell’U.O. Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva – Distretto H2 – Genzano di Roma della A.U.S.L. Roma H, da cui si evince la necessità di integrare l’insegnante di sostegno con un’assistenza specialistica educativa (“…in modo che sia sempre presente un operatore con rapporto 1/1”), pur dando atto del venir meno della necessità dell’assistenza di base, avendo il bambino acquisito tali autonomie.”
Interessante l’analisi fatta dall’avv. Marcellino http://www.studiolegalemarcellino.it/attachments/article/256/Consiglio%20di%20Stato%20condanna….pdf