N. 00851/2011 REG.RIC..

E’ una sentenza storica, che dice che si può fare una class action e che un’amministrazione non può rilevare problemi di competenza. Cosa dice l’art. 6 delle linee guida siciliane per l’autismo:

6. FORMAZIONE
La formazione degli operatori, implicati a vario titolo nella gestione delle problematiche poste dai soggetti autistici, rappresenta il presupposto indispensabile per porre gli interventi in linea con i più moderni e accreditati protocolli operativi e terapeutici e dare garanzie di appropriatezza e di efficacia.
I destinatari delle attività di formazione sono i pediatri di famiglia, i neuropsichiatri infantili, gli psichiatri, gli psicologi ad indirizzo clinico, i pedagogisti, i logopedisti, gli assistenti sociali, gli educatori, i terapisti della riabilitazione, gli insegnanti e le famiglie.
Per tutti dovranno essere programmati interventi informativi e formativi secondo i modelli accreditati a livello scientifico internazionale.
Nello specifico per i pediatri di base gli interventi formativi saranno mirati ad acquisire le competenze necessarie per l’individuazione precoce del disturbo autistico, mentre per gli altri operatori sanitari di ambiti specialistici l’obiettivo sarà quello di affinare le competenze necessarie per una accurata valutazione diagnostica e la presa in carico globale.
Attraverso un piano di interazione programmata tra strutture sanitarie dedicate e istituzioni scolastiche, agli insegnanti e agli educatori verranno forniti strumenti culturali relativi alla patologia in oggetto e verranno proposte specifiche indicazioni per attuare e qualificare i piani di lavoro educativo personalizzati con strategie e contenuti mirati ai bisogni della persona autistica.
Per le famiglie infine dovranno essere garantite informazioni di base sulla sindrome autistica, sulle strategie abilitative validate a livello internazionale e su quelle disponibili sul territorio di riferimento nonché sui percorsi di presa in carico.

abstract sentenza:

FATTO

La signora Caterina Santamaria in proprio e nella qualità di presidente dell’associazione Nuove Ali di Agrigento e la signora Silvia Mineo anch’essa in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore Riccardo Contino hanno proposto, avanti questo Tribunale amministrativo regionale, ricorso nei confronti dell’Assessorato alla salute della Regione Siciliana per sentir dichiarare l’obbligo dello stesso a provvedere in applicazione del punto 6 del decreto assessoriale 1° febbraio 2007 alla predisposizione del piano di interazione programmata e del programma di interventi informativi e formativi ivi previsti.

La vertenza è stata radicata ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 per conseguire l’adozione dei su indicati atti generali ed è stata per questo preceduta da un invito a provvedere del 9 novembre 2010 e da formale diffida con atto notificato il successivo 23 dicembre 2010.

L’Amministrazione intimata non ha adottato gli atti generali richiesti, ma ha comunicato, con nota n. 18413 del 22 febbraio 2011, di aver preso altre iniziative in materia di autismo, mentre un’articolata ipotesi di programma formativa sarebbe stata proposta da un docente dell’Università agli studi di Messina in qualità di componente del tavolo tecnico sull’autismo.

Dette iniziative non sono ritenute satisfattive degli impegni assunti con il su citato decreto assessoriale così da consigliare il ricorso allo specifico rimedio giurisdizionale notificato il 6 aprile 2011.

Aurora onlus e il comitato “L’autismo parla” sono intervenuti ad adiuvandum.

L’Amministrazione intimata, con memoria depositata per l’udienza del 20 luglio 2011, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ha dedotto che nel merito il ricorso sarebbe comunque infondato.

Con ordinanza 1461/2011, depositata il 21 luglio 2011, il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale nonché istruttoria volta ad acquisire notizie e chiarimenti, anche sotto il profilo organizzativo, relativamente alla mancata adozione degli atti generali per i quali era stata instaurata la vertenza.

Scambiate memorie e depositati documenti la causa è stata assegnata in decisione il 18 gennaio 2012, giusta rinvio dall’udienza del 20 dicembre 2011 per impedimento del magistrato relatore.

DIRITTO

Il ricorso in esame, volto ad ottenere, ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, una pronuncia che imponga alla Regione Siciliana l’adozione del piano e del programma indicati in epigrafe, è ammissibile in rito e fondato nel merito.

[….]

Nel merito

Tanto premesso in rito, si osserva nel merito che la richiesta non soddisfatta delle parti ricorrenti riguarda l’obbligo dell’autorità intimata e di quella individuata per il concerto di provvedere, in applicazione del punto 6 del decreto assessoriale 1° febbraio 2007, alla predisposizione del piano di interazione programmata e del programma di interventi informativi e formativi ivi previsti.

Il predetto piano di interazione discende in modo inequivoco da quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 25 della legge Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, a tenore del quale: “L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l’autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro per l’autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l’autismo.”

In sede di emanazione delle linee guida di organizzazione della rete assistenziale per le persone affette da disturbo autistico, l’Assessore regionale ha individuato, tra le altre misure di carattere generale di applicazione del programma regionale unitario, il piano di interazione per il quale è controversia e che diviene, alla stregua di quanto previsto nelle medesime linee guida, uno degli strumenti idonei al perseguimento delle finalità principali della menzionata legge regionale dalla quale scaturisce. Le linee guida su indicate sono, infatti, il primo passaggio logico ed operativo per la definizione del programma regionale unitario alla cui concreta definizione concorre, con efficacia determinante per taluni profili, il citato piano di interazione, volto a rendere effettivi e operanti nel complesso della vita dei soggetti disabili i momenti formativi e quelli di terapia più propriamente sanitaria.

Così stando le cose, è indubbio l’interesse della parti ricorrenti a vedere definito ed operativo il predetto piano così da acquisire ulteriori mezzi di assistenza per i minori; è altresì indubbio il collegamento tra l’attività pianificatoria e la disposizione regionale sopra trascritta.

L’Amministrazione regionale, in realtà, non oppone alcunché sotto questi profili, ma si limita a sostenere di avere svolto altre attività che costituirebbero eccellente succedaneo di quello richiesto nel presente giudizio.

Così non è, posto che le pur lodevoli attivazioni poste in essere dalla Regione riguardano aspetti diversi seppure correlati all’assistenza della particolare categoria di disabili, senza tuttavia pianificare in modo coerente proprio il processo di interazione tra i vari operatori, indicati nelle medesime linee guida ed individuati tra i pediatri di famiglia, i neuropsichiatri infantili, gli psichiatri, gli psicologi ad indirizzo clinico, i pedagogisti, i logopedisti, gli assistenti sociali, gli educatori, i terapisti della riabilitazione, gli insegnanti e le famiglie.

Questo insieme di professionisti (e di fruitori quali le famiglie) è inserito ed opera nelle strutture sanitarie dedicate e nelle istituzioni scolastiche così che una metodica generale relativa alla formazione e alla interazione tra le diverse specializzazioni può costituire, sulla base di un piano, un forte e significativo aiuto per soggetti e famiglie gravemente in difficoltà.

Le iniziative poste in essere dalla Regione non conducono giammai a risultati di tale complessità e di sintesi dei diversi momenti nel contesto di un integrale coordinamento degli interventi quale potrebbe sortire solo dall’atto generale non ancora adottato.

In questo senso non può certo annettersi rilievo di equivalenza all’impegno asseritamente assunto dall’Ufficio scolastico regionale nell’ambito della previsioni contenute nella legge 104/1992 (art. 14) sia in ragione della diversità di fattispecie alla quale si dichiara preordinato (parizlamente diverso dalle previsioni della citata legge regionale n. 19 del 2005) sia per la mancanza del quadro di sistema al quale è invece strutturalmente finalizzato il piano in questione.

E’ peraltro incontestabile che un componente del Tavolo tecnico sull’autismo – organo dell’Assessorato resistente – avrebbe proposto un’articolata ipotesi di programma formativo, che costituirebbe uno dei punti posti all’ordine del giorno dei successi lavori di quel consessso tecnico.

Ciò dimostra, per altra via, la sussistenza dell’obbligo e il suo inadempimento.

Si rileva altresì che l’Amministrazione regionale non ha fornito alcun elemento utile in ordine all’organizzazione del lavoro, sull’uso delle risorse e sulla giustificabilità dell’inadempimento in questione, con ciò contravvenendo alle pur chiare richieste formulate nell’ordinanza istruttoria su indicata.

Tale mancanza, che ove reiterata in altre vertenze potrebbe dare luogo a sanzioni di diverso rilievo, é in questa sede assistita dalla scriminante della sostanziale novità della procedura in questione.

In definitiva: il ricorso è fondato e da tale conclusione deriva l’obbligo delle Amministrazioni regionali della salute e dell’istruzione di adempiere nei sensi sopra indicati.

A tal fine si assegnano giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 3.000.

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